S.I.A.E.
(Società Italiana Autori ed Editori)
Assemblea delle Commissioni di Sezione
Riunione del 28 maggio 1998
OSSERVAZIONI DELL'AVV. RECCA AL TESTO DI MODIFICA STATUTO SIAE (punto 3 O.d.G.)
Il testo proposto all'attenzione dell'Assemblea delle commissioni di sezione, presenta un duplice vizio di fondo: da un lato affastella funzioni in capo alla SIAE senza porsi troppi problemi in merito alla compatibilità delle stesse. Dall'altro, con artifizi lessicali (se non con veri e propri raggiri linguistici, meglio semantici), tenta di conservare una posizione di privilegio per i soci. Questi sono considerati in una condizione di parità con tutti gli associati SIAE, nel momento in cui devono conferire risorse all'ente pubblico, salvo poi essere ampiamente (quanto illegittimamente) favoriti, nel momento in cui è invece l'ente a concedere prestazioni. Su tale duplice vizio - ovviamente - non può radicarsi alcun serio tentativo di riforma della SIAE, talchè la sentenza del Consiglio di Stato n.97/92, resta tutt'ora ineseguita, sebbene siano trascorsi 6 anni.
Il nuovo progetto di Statuto, all'art.2, comma 3, lettera c) inserisce, tra le funzioni e finalità della SIAE, il favorire e coordinare "forme di solidarietà a beneficio dei propri associati, in funzione della loro professionalità e produttività artistica". Trattasi di una funzione assistenziale-previdenziale assolutamente incompatibile con la qualifica della SIAE di ente pubblico associativo svolgente attività imprenditoriale. Detto inserimento appare scollegato con la legge sul diritto d'autore, laddove sembra inconfutabile l'insuperabilità di una stretta interrelazione fra l'art.180 della legge n.633/41 (istitutivo dell'ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio del diritto d'autore) e le finalità perseguite dalla SIAE contenute nella specifica disposizione statutaria. In proposito il Consiglio di Stato, ha stabilito il principio che lEnte non può assumere finalità assistenziali. Il parere espresso nel 1962 sul progetto di un nuovo statuto che avrebbe dovuto dettare nuove regole più democratiche rispetto a quelle vigenti nel precedente regime totalitario, testualmente recita: ".....d) lEnte non può assumere finalità assistenziali, non previste dalle leggi, pertanto le disposizioni che prevedono la Cassa di previdenza per i Soci (art.li 24 e 58) vanno soppresse". Ed ancora: "Art. 26: Va soppresso. Solo la legge può ampliare la sfera delle competenze dellEnte. Ove non si intenda attendere la emanazione della legge, la Cassa potrebbe essere eretta in Ente morale" (status finora non attuato). Tale enunciato è stato sempre reiteato in occasione dei successivi pareri espressi sui progetti di riforme statutarie (cfr. pareri I Sez. C.d.S. n. 446/74, 1064/83, 818/86, 1555/94). In particolare, lalto Consesso amministrativo in sede consultiva nel parere del 1983, ha espressamente affermato che "le funzioni proprie della SIAE sono stabilite dalla legge n.633/41"; ha paralizzato così la possibilità di apportare sostanziali modifiche a quanto contenuto nella fonte legislativa sovraordinata. Pur in presenza di un tale "pesante" precedente, mentre l'art.180 della legge n.633/41, assegna alla SIAE compiti di mera intermediazione economica, su cui la giurisprudenza, fin dal 1954
, ha radicato la natura imprenditoriale dell'ente, la nuova formulazione dell'art.2 Statuto-SIAE aggiunge (del tutto arbitrariamente) una funzione solidaristica fra le finalità da perseguire. La SIAE ingloberebbe così funzioni di rappresentanza di interessi (ente associativo), funzioni imprenditoriali (ente pubblico economico) nonchè funzioni assistenziali-previdenziali (divenendo così un ente che, secondo la dottrina più avvertita, dovrebbe qualificarsi "di servizio" o "strumentale"). Ciò in un contesto storico in cui la figura dell'ente pubblico economico nazionale è stata praticamente sconfessata, viste le privatizzazioni di tutti gli enti pubblici appartenenti a tale categoria, attuata mediante trasformazione in S.p.A. La SIAE viceversa, non solo conserverebbe il caratteristico modello organizzativo, ma addirittura - in base al progetto in discussione - intenderebbe perseguire scopi ontologicamente incompatibili. Non esiste un imprenditore che curi sia gli aspetti retributivi (nel caso: riparto dei proventi) che quelli assistenziali-previdenziali (favorendo forme di solidarietà ex art.2 bozza Statuto). Da ultimo non si vede quale sia l'attinenza con i principi sanciti dal Consiglio di Stato nella sentenza n.97/92 che pure avrebbero dovuto costituire i cardini degli interventi riformatori.Tuttavia lo sforzo di allargare le maglie dei fini societari, non sembra affatto rivolto a fin di bene, ma - semmai - a favorire la categoria di coloro che avrebbero meno titolo per ulteriori benefici. Infatti l'attività solidaristica, enunciata nell'art.2, trova poi la sua proiezione concreta nei successivi articoli 13 e 60. L'art.13 (bozza) impone a tutti gli associati (anche persone giuridiche) di versare un quantum a fini solidaristici - art.13, comma 1, lettere a) e b), legittimando altresì l'Assemblea delle Commissioni di Sezione, ad elevare il quantum da corrispondenre da ogni singolo titolare di diritti d'autore, entro una soglia del 10% - art.13, comma 2. Tale previsione crea una platea di contribuenti (tutti coloro che concludono un contratto di mandato con la SIAE) ed una ristretta cerchia di benficiari, dato che - come è logico - dovranno sussistere dei presupposti per ottenere le prestazioni, ai sensi dell'art.60, comma 2, (bozza). Sempre in forza dell'art.2 Statuto, la SIAE risulta legittimata, ex art.60, comma 4, (bozza) ad effettuare "contributi integrativi del fabbisogno del Fondo", limitatamente agli importi che, in base alla disciplina previgente, spettavano ai soci titolari di assegni di professionalità. Poichè le risorse per finanziare tali integrazione non possono che derivare dall'attività degli associati, il consolidamento dei "diritti acquisiti" dei titolari di assegni di professionalità, non può che gravare sull'intera massa degli associati, dando credito al gattopardesco motto, secondo il quale, "per non cambiare nulla, bisogna cambiare tutto". Se anche si dovesse condividere l'esigenza di cristallizzare i diritti acquisiti, c'è da chiedersi se questa sia materia statutaria, ovvero sia solo una modalità plateale per sancire una differenza di status fra appartenti alla SIAE.
Alla luce delle su esposte osservazioni, invito i signori commissari ad esprimere il voto contrario per lapprovazione della inutile, dannosa ed apparente riforma statutaria.
La vera modifica da apportare allo statuto sarebbe quella di prevedere labrogazione dei primi due commi dellart. 13 unitamente alla soppressione della parte del comma 3° dalle parole "e della deduzione" alla parola "articolo".
Per la storia. I primi due commi dellart. 13 furono creati dal Commissario Straordinario con delibera n. 132 del 10/8/1994 per attuare il finanziamento del Fondo di Solidarietà su impulso di personaggi e di un esiguo numero di associati soci per esclusivo e personalissimo interesse. Lart. 1 del D.P.R. 7/11/94, che prevedeva modificazioni allo statuto della SIAE, riportò integralmente lo schema di novella predisposto dal Commissario. La formulazione attuale della norma (art. 13, 1° e 2° comma, del D.P.R. n. 223/95) è identica a quella della delibera commissariale con la sola modifica del limite minimo della contribuzione (dal 2 al 4%).
Si ha il dovere di precisare che il Fondo di Solidarietà non rappresenta né ha mai rappresentato una forma di previdenza (in senso stretto), come impropriamente suole affermarsi. Una siffatta configurazione, oltre a non corrispondere ai compiti istituzionali della Società, incontrerebbe limiti legislativi precisi nelle norme previdenziali esistenti.
Renato Recca